Diritto alla Bigenitorialita’

La continuità del rapporto genitore/figlio, esplicitata con il diritto di visita, è fonte di supporto e di affetto per i minori e non può che aiutarli a meglio gestire la vicenda familiare , mai come In questo periodo di pandemia messa in crisi perfino negli equilibri più consolidati .Il principio di bigenitorialità è il principio etico in base al quale un bambino ha una legittima aspirazione, vale a dire, un legittimo diritto a mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori, anche se gli stessi siano separati o divorziati.Non devono esistere impedimenti che giustifichino l’allontanamento di un genitore da suo figlio.Dopo la Convenzione sui Diritti del Bambino di New York del 20 novembre 1989, si è diffuso sempre di più il concetto che un bambino ha il diritto di avere un rapporto continuativo con entrambi i genitori, anche se gli stessi si separano.

La pandemia non deve , certo essere “usata” al fine di ledere il diritto dei minori e dei genitori separati ancorché si tratti del genitore c.d. non collocatario si violerebbe un diritto fondato sull’articolo 30 della Costituzione e sull’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

L’articolo 147 del codice civile, rubricato “doveri verso i figli” recita: Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall’articolo 315-bis (107, 155, 279, 330, 333, 30 Cost. 570 – 572 c.p.).

I figli hanno il diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti(art. 315 – bis c.c.).

Principi cristallizzati in numerose pronuncia come ad esempio la Cass. Civ., 23 settembre 2015, n. 18817, la quale ha ben chiarito che : “ il diritto alla bigenitorialità deve essere inteso in modo corretto come presenza comune dei genitori nella vita dei figli, idonea a garantire agli stessi una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, che hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione”.

La compressione si questi diritti ha sofferto della “ PANDEMIA” , della paralisi della Viabilità in termini di spostamenti , impedendo talvolta la libertà negli spostamenti . Questo problema che già si era posto a marzo potrebbe , dunque ripresentarsi , in vista dei nuovi e mutevoli assetti in termini di ordine pubblico legati all’emergenza ancora in essere.

Ebbene , al fine di fugare qualunque dubbio a chi oggi si sta ancora chiedendo come affrontare il II probabile e annunciato LOCKDOWN , al fine di contrastare il contagio da covid -19 , con riferimento espresso al diritto di visita del genitore non collocatario della prole, già in data 10 marzo 2020, il Governo, attraverso il proprio sito istituzionale – governo.it – ha definitivamente chiarito che « gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio ».

E’ chiaro che le modalità di esercizio del diritto di visita dovranno coniugarsi dovranno conformarsi il più possibile con le imposizioni della” ZONA”, regione in linea con le più elementari regoli di buon senso , e’ ideale infatti evitare gli spostamenti con mezzi pubblici, o evitare di mettere in contatto i minori con situazioni potenzialmente a rischio, evitare il contatto tra i minori e i nonni o con altri soggetti maggiormente esposti al rischio di contrarre il Covid-19.

In sostanza anche la multimedialità a cui siamo esposti in questo caso più accorciare le distanze consentendo al genitore di farsi sentire con costanza e presenza , quello che va censurato in sostanza sono quegli atteggiamenti aggressivi e/ o esclusivisti dei genitori che non intendano collaborare affinché si mantenga un rapporto equilibrato e continuativo con l’altro genitore .

Informazioni su Olga Izzo

Avvocata OLGA IZZO Specializzata, Cassazionista , Mediatore, esperta in Diritto Civile, Societario e di Famiglia L’Avv. Olga Izzo è un avvocato cassazionista con una solida esperienza nell’assistenza giudiziale e stragiudiziale, esperta nella contrattualistica bancaria e non solo la sua attività e’ rivolta sia a privati che a imprese. Il cor business dello studio di consulenza multidisciplinare di cui e’ founder AMBITO LEGALE si concentra principalmente sul diritto civile, con particolare attenzione al diritto societario e al diritto di famiglia. Grazie a un approccio altamente personalizzato e orientato alla soluzione delle problematiche legali, l’Avvocata fornisce consulenza qualificata e assistenza in controversie di natura contrattuale, responsabilità civile, successioni, tutela del patrimonio e gestione delle dinamiche aziendali. Nel campo del diritto di famiglia, si occupa di separazioni, divorzi, tutela dei minori e altre questioni delicate che richiedono competenza e sensibilità. Con una costante attenzione all’evoluzione normativa e giurisprudenziale, l’Avvocata si distingue per professionalità, strategia e dedizione, offrendo ai propri assistiti un supporto legale efficace e su misura.