Cartelle di Pagamento dell’Agenzia delle Entrate: Cosa fare

Non tutte le Cartelle di Pagamento sono legittime e vanno pagate: Oggi scopriremo cosa sono le temute Cartelle di Pagamento, da cosa derivano ed i loro effetti: in ogni caso, senza indugio, rivolgetevi al vostro legale di fiducia!

Sai come comportarti quando arrivano le temute Cartelle di Pagamento dell’Agenzia delle Entrate?


Negli ultimi anni riceviamo sempre più spesso richieste di assistenza legale in materia di cartelle di pagamento.
È giunto il momento di fare un po’ di chiarezza.
Ogni volta che le Pubbliche Amministrazioni ( comuni, regioni e province) vantano un credito nei confronti dei cittadini notificano loro un avviso di accertamento, contenente l’invito a pagare le somme dovute entro un termine stabilito.

Agenzia delle Entrate: logo

L’avviso di Accertamento dell’Agenzia delle Entrate può essere contestato: ecco come fare…

L’avviso di accertamento, se sussistono motivazioni, può essere impugnato dinanzi al giudice competente ( a seconda dei casi, Commissione Tributaria, Tribunale, Giudice di Pace), in caso contrario, l’ente titolare del credito iscrive a ruolo il credito.
In sostanza l’ente, mediante l’iscrizione a ruolo, dichiara esecutivo il credito e può avviare la procedura esecutiva, senza dover prima instaurare un giudizio per l’accertamento del credito.
L’ente, in pratica, può procedere immediatamente a pignorare beni mobili, beni immobili e/o conti correnti bancari e/o pensioni e/o stipendi senza che sia necessario ottenere prima una sentenza.
Prima di procedere al pignoramento, però, l’ente trasmette il ruolo all’ente competente a riscuotere le somme, ovvero sia all’Agenzia delle Entrate Riscossione, se il credito deriva da sanzioni e tributi ( IVA; IRPEF; IRES, canone TV, contributi previdenziali INPS, contributi INAIL, multe stradali, ….), mentre se il credito è rappresentato da somme dovute agli enti locali ( bollo auto, IMU; TASI, Tari), la riscossione avverrà tramite società private di riscossione.


Come evitare che l’Agenzia delle Entrate avvii un Pignoramento

L’agente per la riscossione provvede, quindi, alla notifica della cartella di pagamento.
La cartella di pagamento è immediatamente esecutiva: il concessionario, in pratica, decorso il termine di sessanta giorni dalla notifica, potrà avviare la procedura esecutiva.
Entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, però, il debitore può proporre opposizione dinanzi al giudice competente per contestare il debito. Per le multe stradali, ad esempio, è competente il giudice ordinario, per i contributi previdenziali è competente il Giudice del Lavoro, per IVA ed IRPEF è competente la Commissione Tributaria e cosi via.

Non tutte le Cartelle di Pagamento sono legittime e vanno pagate


Decorso il termine di sessanta giorni, se il debitore non ha proposto opposizione, l’esattore può procedere con il pignoramento dei beni del debitore ( pignoramento mobiliare, immobiliare o presso terzi).
La cartella di pagamento non opposta nei sessanta giorni ha quindi lo stesso valore di una sentenza definitiva che non può più essere contestato.
È evidente che il termine di sessanta giorni per poter opporre le cartelle di pagamento è piuttosto esiguo, pertanto, si raccomanda di rivolgersi immediatamente ad un legale per valutare insieme l’opportunità di opporsi tempestivamente alle cartelle di pagamento, anche e soprattutto in considerazione dei diversi vizi che possono inficiarne la validità.
Non tutte le cartelle di pagamento, infatti, sono legittime e vanno pagate: in molti casi i crediti vantati risultano prescritti per decorso dei termini. Raccomandiamo, pertanto, di chiedere sempre il consiglio ad un legale esperto.

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