Partendo dal presupposto fondamentale che le spese condominiali sono ex art 1123 cc ripartite secondo i millesimi di proprietà che, come noto, sono indicati in un documento allegato al regolamento di condominio, e’ vero che le quote millesimali possono sempre essere variate anche in un momento successivo, ad esempio se risultano frutto di un errore o se vi sono modifiche agli appartamenti. Pertanto poiché spesso ci chiedete quale sia il criterio legale per decidere in assemblea quale tabella approvare e / o come modificarle , se si può applicarne solo una , chiariamo una volta per tutte che secondo recente cassazione e’ vero che volta stabilito che esistono tabelle millesimali legali (o legittime) – quelle cioè che si basano sui millesimi di proprietà – e tabelle millesimali convenzionali – quelle cioè approvate dall’assemblea in deroga ai normali millesimi – ci sono delle regole da seguire.
Per le tabelle millesimali legali: è sufficiente la maggioranza dei presenti in assemblea che rappresenti almeno la metà dei millesimi dell’edificio;
Pre le tabelle millesimali convenzionali: è necessaria l’unanimità.
Vero e’ che la legge consente al condominio di stabilire anche dei criteri di ripartizione delle spese in misura diversa rispetto ai millesimi, ad esempio esonerando alcuni condomini dal contribuire a determinati oneri o addebitandoli ad altri in misura superiore ai relativi millesimi. In sostanza il “ regolamento “ e’ la Bibbia per i condomini!
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