SOSTEGNI TER

Sostegni-ter: eliminazione di sussidi ambientalmente dannosi e misure per il trattamento dei RAEE

La finalità è quella di consentire la corretta raccolta e l’adeguato trattamento di talune categorie di RAEE e di promuovere pratiche virtuose di recupero dei rifiuti nel rispetto degli obiettivi del PNRR, nonché di prevenire infiltrazioni mafiose e traffici illeciti di rifiuti.

Tra le varie disposizioni, l’articolo 18, commi 1 e 2 del D.L. n. 4/2022 (Sostegni-ter) convertito con la Legge 28 marzo 2022 n. 25, elimina alcuneagevolazioni fiscali in materia di accise. Più in dettaglio, sopprime la riduzione dell’accisa per i carburanti utilizzati nel trasporto ferroviario di persone e merci. Viene inoltre soppressa l’esenzione dall’accisa sui prodotti energetici impiegati per la produzione di magnesio da acqua di mare. Inoltre, viene abrogata la disposizione che disponeva la riduzione delle accise sui prodotti energetici per le navi che fanno esclusivamente movimentazione all’interno del porto di transhipment. Infine, viene escluso l’impiego delle risorse del Fondo per la crescita sostenibile per i progetti di ricerca, sviluppo e innovazione nei settori del petrolio, del carbone e del gas naturale.Oltre a ciò, l’art. 18-bis del D.L. n. 4/2022(Sostegni-ter) convertito con la Legge 28 marzo 2022 n. 25, inserito dal Senato, prevede una serie di misure straordinarie e temporanee per la gestione dei rifiuti dei RAEE del Raggruppamento 3 di cui all’Allegato 1 del decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185 inerente TV e Monitor.

-Il D.M. 25/09/2007, n. 185 del Ministero dell’ambiente ha recato l’istituzione e le modalità di funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), costituzione e funzionamento di un centro di coordinamento per l’ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi e istituzione del comitato d’indirizzo sulla gestione dei RAEE, ai sensi degli articoli 13, comma 8, e 15, comma 4, del D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151.

Con la lettera a), sono consentiti fino ad un quantitativo massimo doppio i seguenti depositi:

  • il deposito preliminare alla raccolta presso i distributori;
  • il deposito presso i centri di raccolta in materia di raccolta differenziata dei RAEE domestici.

La norma asserisce che tale deposito fino al doppio avvenga adottando le cautele necessarie a garanzia della sicurezza degli spazi allo scopo utilizzati. Sono fatte salve le disposizioni in materia di prevenzione incendi.

I distributori devono assicurare, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, dell’apparecchiatura usata di tipo equivalente. I distributori, compresi coloro che effettuano le televendite e le vendite elettroniche, hanno l’obbligo di informare i consumatori sulla gratuità del ritiro con modalità chiare e di immediata percezione, anche tramite avvisi posti nei locali commerciali con caratteri facilmente leggibili oppure mediante indicazione nel sito internet.

Con la lettera b) della norma viene consentito l’aumento della capacità annua e istantanea di stoccaggio nel limite massimo dell’80 per cento, a condizione che detto limite rappresenti una modifica non sostanziale ai sensi del Codice dell’ambiente. Tale aumento ha come destinatari i soggetti titolari di autorizzazione alla gestione rifiuti rilasciata per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ai sensi degli articoli 208 del Codice dell’ambiente e del titolo III-bis della parte II in materia di autorizzazione integrata ambientale, per le operazioni di deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13).

Si prevede comunque il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza di cui all’articolo 26-bis del Decreto-Legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito in legge n. 132 del 1° dicembre 2018. La disposizione di cui alla lettera b) si applica altresì ai titolari di autorizzazione per l’effettuazione di operazioni, in materia di procedure semplificate, di recupero ai sensi degli articoli 214 e 216 del Codice dell’ambiente.

Il comma 2 (art. 18-bis) consente di effettuare gli ampliamenti di stoccaggi di rifiuti previsti dal comma 1, lettera b) della disposizione in parola:

  • nelle medesime aree autorizzate;
  • oppure in aree interne al perimetro della ditta a condizione che queste ultime abbiamo i medesimi presidi ambientali e che siano rispettate le norme tecniche di stoccaggio relative alle caratteristiche del rifiuto.

Ai sensi del comma 3 (art. 18-bis), le deroghe concesse allo stoccaggio di rifiuti consistenti nell’aumento della capacità annua e istantanea entro il limite massimo e alle condizioni indicati nel comma 1, lettera b), non comportano adeguamenti delle garanzie finanziarie.

Informazioni su Olga Izzo

Classe '82, Avvocato, Mediatore professionista, specializzata SSPL FEDERICO II di NAPOLI. Autrice, docente di  diritto e procedura civile - corso teorico e pratico per le scuole superiori nell’ambito del progetto ASL (alternanza scuola Lavoro) oltre che per enti privati per la preparazione all’esame di stato, formatore in materia di Contratti per lA wedding luxury accademy di Cira Lombardo. Esperta in anomalie bancarie e finanziarie, si occupa di contrattualistica societaria e trasformazioni. Fa parte dell’elenco speciale di avvocati della Coa di Nola aderente al  PROTOCOLLO DI INTESA ISTITUTIVO DEL SERVIZIO "SPAZIO ASCOLTO" e "ACCOGLIENZA VITTIME” per il diritto di famiglia.