Gli Enti non profit sono costantemente in crescita. Il Modello 231 è applicabile alle organizzazioni senza scopo di lucro e, in particolare, agli Enti del Terzo Settore (Ets)?
Il Decreto 231/2001 non esclude esplicitamente l’applicazione del Modello ad enti non profit di carattere privato (comitati, fondazioni, associazioni o altre organizzazioni collettive che perseguono fini ideali e/o solidaristici), anche se questi risultano carenti del “carattere imprenditoriale” dell’attività svolta, requisito attorno al quale sembra basarsi l’applicabilità del Modello.
Però, alcuni reati previsti dal decreto non richiedono necessariamente attività d’impresa. Poi, il movente economico-finanziario di molti illeciti è compatibile con enti non lucrativi che generano utilità. Inoltre, il Codice del Terzo Settore, prevede espressamente che l’organo di controllo dell’Ets vigili sul rispetto del decreto 231, se applicabile, e sull’implementazione di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili.
Pertanto, da una lettura unitaria e sistematica delle norme, emerge chiaramente che, seppure il Modello è stato concepito con un approccio meramente “aziendalistico”, anche le organizzazioni non profit se ne possono dotare attraverso l’identificazione delle attività e dei processi aziendali a rischio, la mappatura delle aree a rischio reato e dei processi “sensibili”, la valutazione del risk assessment e, infine, la definizione di principi generali e protocolli specifici di controllo.
Avv DANIELA FUSCO