DIRIGENTI MEDICI- INDENNITA’ SOSTITUTIVA FERIE NON GODUTE-
LO SAPEVI CHE ????
- Corte di Cassazione Sentenza n 12881/2020-
-L’art. 21 comma 13 CCNL 5 dicembre 1996 Area Dirigenza medica e veterinaria, che dispone il pagamento delle ferie nel solo caso in cui, all’atto della cessazione del rapporto, risultino non fruite per esigenze di servizio o per cause indipendenti dalla volontà del dirigente, va interpretato in modo conforme al principio di irrinunciabilità delle ferie, di cui all’art. 36 Cost., di guisa che si applica solo nei confronti dei dirigenti titolari del potere di attribuirsi il periodo di ferie senza ingerenze da parte del datore di lavoro e non anche nei confronti dei dirigenti privi di tale potere.
Pertanto, ferma in tutti i casi la monetizzabilità alla cessazione del rapporto, ai fini della fruizione dell’indennità sostitutiva di ferie non godute, i medici non apicali hanno solo l’onere di provare l’avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni destinati alle ferie ( ed il datore di lavoro deve provare il pagamento) e non perdono mai il diritto all’indennità sostitutiva; i medici apicali, ossia coloro i quali sono titolari del diritto di attribuirsi le ferie senza alcuna ingerenza da parte del datore di lavoro, ove non esercitino tale potere e non ususfruiscano delle ferie, non hanno diritto all’indennità sostitutiva a meno che non dimostrino la ricorrenza di necessità aziendali assolutamente eccezionali ed obiettive ostative alla suddetta fruizione. Fermo in ogni caso il principio di irrinunciabilità delle ferie di rango costituzionale‼️
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