Il collegio della VI Sezione Civile della Cassazione (ordinanza n. 21752 del 9 ottobre 2020) ha ribadito che l’obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento del figlio (articoli 147 e 148 c.c.) non cessa col raggiungimento della maggiore età da parte di questi, bensì perdura fino a quando il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell’obbligo in parola, non fornisca la “prova “ che il figlio abbia raggiunto l’indipendenza economica, o che il mancato svolgimento di un’attività economica dipenda da un atteggiamento di inerzia o di rifiuto ingiustificato del medesimo. Per l’effetto, la cessazione dell’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente , deve fondarsi su un accertamento che abbia riguardo all’età, all’effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all’impegno rivolto verso la ricerca di un’occupazione, ma anche alla complessiva condotta personale tenuta dal figlio stesso.
Lo sapevi che???