Cosa accade ai nubendi che abbiamo versato tempo prima dell’imperversare della pandemia delle somme di denaro a titolo di caparra o di acconto a favore di agenzie per la consueta honeymoon e che si siano trovati nell’impossibilità sopravvenuta per covid-19 di rinunciare alla partenza , possono chiedere la risoluzione del contratto stesso, con diritto alla restituzione delle somme versate?
Altro quesito frequente di questi ultimi tempi, atteso il Proliferarsi caotico delle ordinanze.
Ebbene giova ricordare che il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, ha riconosciuto la possibilità di creare un particolare titolo di credito, chiamato “voucher salva-vacanza”. Questo documento viene rilasciato a coloro che, dopo aver prenotato o acquistato un soggiorno e dopo aver versato il relativo prezzo o una parte di esso, si siamo trovati costretti a rinunciare al viaggio o all’evento programmato per una delle ragioni indicate dal provvedimento normativo, tra le quali rientrano anche i divieti imposti dalle autorità amministrative per contrastare la diffusione del virus.
Il voucher in questione, dal valore pari agli importi complessivamente versati dall’acquirente per i servizi turistici o inferiore , ma con rimborso della differenza di prezzo, è valido per tutte le strutture ricettive italiane e a prescindere dalla nazionalità del cliente e dalla sede dell’agenzia di viaggio o del portale tramite cui è stata effettuata la prenotazione, e può essere utilizzato entro 1 anno dalla sua emissione.