Multe stradali: vanno sempre pagate? ( e come cercare di contestarle.. )

Una Multa. Un’altra. L’ennesima. Non ce la faccio più. Devo pagare per forza o posso non farlo? Come faccio a non pagarla? Non tutte le multe vanno pagate: si possono contestare ma meglio rivolgersi al tuo legale di fiducia


Come faccio a non pagare una multa?


Le multe stradali, come è noto, sono diretta conseguenza di violazioni al Codice della Strada.
Superare i limiti di velocità, parcheggiare in divieto di sosta, guidare senza cintura di sicurezza può costare davvero caro.
Non tutte le sanzioni amministrative vanno, però, pagate.
Gli enti comunali, infatti, devono richiedere il pagamento delle sanzioni irrogate in termini ragionevoli. Diversamente non potranno più pretendere il pagamento
Vediamo, allora, quali sono i termini per le notifiche delle multe di pagamento, quali sono i rimedi per opporsi ed entro quale termine l’ente può richiederne il pagamento.

Entro quale termine vanno notificate le multe stradali?

Le multe stradali devono essere consegnate al trasgressore al momento della commissione della violazione, almeno nei casi in cui è possibile.
Nel caso in cui non è possibile la contestazione immediata, ( pensiamo al superamento dei limiti di velocità rilevato mediante autovelox), la contestazione è differita: la multa stradale, in pratica, viene spedita direttamente presso la residenza del trasgressore.
La notifica, in questo caso, deve avvenire entro 90 giorni dal giorno dell’infrazione e non da quello successivo in cui la stessa è stata accertata presso l’ufficio della polizia.

Il termine di 90 giorni si calcola tenendo conto della data della spedizione del verbale e, quindi, tenendo conto della data in cui la busta viene consegnata all’ufficio postale. Ne consegue che la multa, se è stata consegnata all’ufficio postale nel termine di 90 giorni, resta valida ed efficace anche se viene ricevuta dal destinatario oltre il termine di 90 giorni,
Entro 60 giorni dal ricevimento della multa, il trasgressore è tenuto a pagare gli importi indicati nel verbale e, nei casi in cui è previsto, a comunicare i dati di chi effettivamente si trovava alla guida dell’autoveicolo al momento della violazione.
La comunicazione dei dati del conducente va sempre fatta, anche nel caso in cui si decida di proporre ricorso avverso il verbale.
Avverso il verbale di violazione al codice della Strada è possibile proporre ricorso dinanzi al Giudice di Pace competente entro 30 giorni dalla notifica o dinanzi al Prefetto competente entro il termine di 60 giorni dalla notifica. Sarà competente il giudice o il prefetto del luogo in cui il destinatario ha la residenza.

E se non pago o non propongo ricorso, che potrebbe accadere?


Se il trasgressore non paga o non propone ricorso, la sanzione amministrativa oggetto del verbale di violazione al Codice della Strada diventa definitivo e non può essere più contestato.
L’Amministrazione, diventata definitiva la sanzione amministrativa, iscrive a ruolo il credito, cioè formalizza il proprio credito in un documento ufficiale, che è appunto il ruolo.
Se il ruolo diventa esecutivo, l’amministrazione può agire contro il trasgressore mediante pignoramento, senza dover prima ottenere una decisione del giudice.

Per la riscossione delle somme, l’ente comunale deve trasmettere il ruolo all’agente della riscossione che procede alla notifica della cartella esattoriale.

Tra il giorno in cui il ruolo è stato dichiarato esecutivo quello in cui la cartella esattoriale è stata notificata, non devono passare più di 2 anni. In caso contrario, la cartella diventa illegittima per decadenza. In pratica, se non viene rispettato il termine di due anni, la cartella non produrrà più nessun effetto nei confronti del trasgressore.
Dopo la notifica della cartella di pagamento, l’agente per la riscossione per la riscossione potrà notificare un fermo amministrativo o potrà procedere con un pignoramento mobiliare, immobiliare o presso terzi ( pignoramento di stipendi, pensioni, conti correnti e cosi via).

Qual è il termine di prescrizione?


Prima di tutto cosa si intente con il termine prescrizione?
La prescrizione è l’estinzione di un diritto nel caso in cui il titolare non lo esercita per un termine determinato dalla legge.
Ebbene, la legge prevede che le multe stradali cadono in prescrizione dopo 5 anni dalla loro notifica.


Ciò, però, accade solo se l’amministrazione non ha notificato altri atti interruttivi della prescrizione prima del decorso del termine di 5 anni ( come ad esempio una diffida di pagamento).
È ovvio che se il verbale di violazione al codice della strada viene notificato oltre il termine di 90 giorni, per far valere la sua nullità, non è necessario attendere che trascorra il termine di prescrizione di 5 anni, in quanto il verbale è di per sé nullo per non essere stato notificato nel termine di 90 giorni.


La nullità del verbale di violazione al codice della strada notificato oltre il termine di 90 giorni non opera automaticamente ma deve essere sempre dichiarata o dal giudice di pace mediante ricorso da proporre nel termine di 30 giorni dalla notifica o dal prefetto mediante ricorso da proporre entro 60 giorni dalla notifica del verbale.
Nel caso in cui il verbale viene regolarmente notificato, ma il trasgressore decide o di non pagare o di non fare ricorso, non è, però, detto che debba essere costretto a pagare il verbale anche a distanza di anni.
Ed infatti, la legge stabilisce che la pretesa creditoria dell’ente si prescrive se passano 5 anni dalla notifica del verbale.


Se dopo il termine di 5 anni dalla notifica del verbale, al trasgressore viene notificata la cartella esattoriale, bisognerà proporre ricorso dinanzi al giudice competente per far dichiarare la nullità dell’azione promossa dall’agente per intervenuta prescrizione della pretesa creditoria vantata.


Nel caso in cui la cartella di pagamento viene notificata dopo 5 anni dalla notifica del verbale di violazione al C.d.S. e nel caso in cui si dovesse decidere di non presentare nessuna opposizione, l’agente per la Riscossione potrà procedere direttamente con il pignoramento mobiliare, immobiliare o presso terzi e non si potrà più far valere la nullità per intervenuta prescrizione della pretesa creditoria vantata dall’ente comunale.


La prescrizione del verbale di violazione al codice della strada per decorso del termine di 5 anni può, in pratica, farsi valere solo mediante opposizione alla cartella di pagamento notificata.


In caso contrario, la pretesa dell’ente e oggetto della cartella di pagamento, anche se non dovuta, diventa definitiva e potrà legittimare l’agente per la riscossione ad iniziare l’azione esecutiva nei confronti del trasgressore, mediante i citati pignoramenti mobiliari, immobiliari e presso terzi.

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