AI sensi della riforma del2012 l’amministratore in carica e’ obbligato a convocare almeno una volta all’anno, un’assemblea per l’approvazione del consuntivo senza il quale non è possibile riscuotere i crediti nei confronti dei morosi.
Difatti, la legge richiede che, per ottenere un decreto ingiuntivo nei confronti dei condomini che non pagano le bollette condominiali, l’amministratore deve depositare la delibera di approvazione del rendiconto e del piano di riparto.
Dunque, in assenza dell’assemblea annuale di approvazione, l’amministratore può sì continuare a riscuotere le quote sulla base dei bilanci degli anni passati ma, in caso di omesso pagamento da parte di uno o più condomini, non può agire in via giudiziale nei loro confronti. Diversamente, il decreto ingiuntivo potrebbe essere oggetto di opposizione.
Peraltro, la legge stabilisce un vero e proprio obbligo per l’amministratore di agire nei confronti dei morosi, a pena di revoca dall’incarico.
L‘omessa convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio integra una grave violazione e costituisce un autonomo e sufficiente motivo di revoca dell’amministratore medesimo.
L’articolo 1129 del codice civile indica come grave irregolarità l’omessa convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto.
In tal caso, ogni singolo condomino può ricorrere al tribunale, anche da solo, per chiedere la revoca giudiziale dell’amministratore per giusta causa.
Vi consigliamo in prima battuta di sollecitare per iscritto all’amministratore la convocazione di un assemblea e di contestare formalmente gli addebiti che vi imputa se avete prova di non avere debiti o non vi trovate con gli importi.