È stato pubblicato in G.U. n. 180/2022 il d.P.C.M. 1° giugno 2022 recante la «Definizione dei criteri e ripartizione delle risorse del Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza, per gli esercizi finanziari 2021 e 2022».
Nell’ottica di contenere i gravi effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, le risorse sono rivolte alle donne in condizione di maggiore vulnerabilità, al fine di favorire, attraverso l’indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà.
Nello specifico il contributo, denominato «reddito di libertà» e stabilito nella misura massima a 400euro pro capite su base mensile (per un massimo di dodici mensilità), è destinato alle donne vittime di violenza, con o senza figli, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni o dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violazione.
Il reddito di libertà è finalizzato a sostenere prioritariamente le spese per assicurare l’autonomia abitativa e la riacquisizione dell’autonomia personale nonchè il percorso scolastico e formativo dei figli minori.
La domanda deve essere presentata all’INPS sulla base del modello predisposto di un’autocertificazione dell’interessata, allegando la dichiarazione firmata dal rappresentante legale del centro antiviolenza che ha preso in carico la stessa, che ne attesti il percorso di emancipazione ed autonomia intrapreso nonchè la dichiarazione del servizio sociale professionale di riferimento che attesti il suo stato di bisogno legato alla situazione straordinaria o urgente.
Nb. Al fine di facilitare la presentazione in via telematica delle istanze all’INPS, è stata predisposta una specifica piattaforma di collegamento con i Comuni italiani che permetterà di inoltrare l’istanza redatta dalla cittadina interessata.
È riconosciuto ed erogato principalmente con lo scopo di garantire le spese per assicurare alle donne vittime di violenza e in difficoltà economiche:
- autonomia abitativa;
- percorso scolastico e formativo per i figli o le figlie minori;
- per riacquisire un’autonomia personale a seguito di episodi di violenza.
I fondi saranno erogati agli enti locali, ovvero i Comuni per conto delle singole Regioni.
Le FONTI NORMATIVE
Tale misura è stata istituita con il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34(cosiddetto Decreto Rilancio, poi convertito nella Legge 17 luglio 2020, n. 77). Con il Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri 17 dicembre 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n.172 del 20 luglio 2021, il Governo ha stanziato 3.000.000 di euro per l’anno 2020 per istituire il “Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza”. A erogare i fondi sono le Regioni a seconda del numero di abitanti femminili, così come stabilito nell’ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero nella seduta 178/CU del 17 dicembre 2020.
Con il Messaggio n° 1053 del 07-03-2022 l’INPS ha precisato che le risorse, fornite dallo Stato a Regione o Provincia autonoma, possono essere ulteriormente incrementati dalla Regione e dalla Provincia autonoma stesse. Le istruzioni operative riguardo a questo rifinanziamento sono arrivate con il Messaggio n° 2453 del 16-06-2022 che ha ribadito che le risorse proprie vanno trasferite direttamente all’INPS previa apposita istanza di aumento del budget. Infine, con la legge di Bilancio 2022 il Reddito di Libertà è stato rifinanziato rimpinguando il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità. Il fondo è stato incrementato di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.